CONCORSO (scad. 15 giugno 2018)
Posti a concorso 1. E' indetto, per l'anno 2018, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecentottanta allievi finanzieri cui possono partecipare: a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») che abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»), in servizio. I candidati in servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento; b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») in congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo; c) i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b). 2. Dei suddetti posti: a) n. 335 sono per il contingente ordinario di cui: (1) n. 182 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a); (2) n. 78 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b); (3) n. 75 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c); b) n. 45 sono per il contingente di mare di cui: (1) n. 30 alla specializzazione «Nocchiere», cosi' ripartiti: (a) n. 16 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a); (b) n. 7 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b); (c) n. 7 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c); (2) n. 15 alla specializzazione «Motorista navale» cosi' ripartiti: (a) n. 8 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a); (b) n. 4 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b); (c) n. 3 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c). 3. Dei settantacinque posti di cui al comma 2, lettera a), numero (3), subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, n. 23 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla; b) prove di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale. 5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza. 6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.