CONCORSO (scad. 14 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Art. 1
Posti a concorso
1. I 2.000 posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a. 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato,
ai sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio;
b. 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego secondo i criteri di cui
all'art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti
in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
a. debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
comma 1., essendo consentito concorrere per una sola di esse;
b. se concorrenti per le riserve di posti di cui al comma 1,
lettere a., b. e c., hanno facolta' di esprimere preferenza per la
formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. E' stabilito in 80 il numero dei vincitori di concorso da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al
comma 2, lettera b., secondo le modalita' indicate nell'art. 13,
comma 5. Dette unita' saranno ripartite in numero di:
a. 31 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera a.;
b. 13 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera b.;
c. 36 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera c..
4. Il numero dei posti di cui ai commi 1 e 3 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2018.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.